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Implementazione anagrafe apistica. Censimenti e operatività BDA

Riceviamo dal presidente ANAI Sergio D’Agostino e pubblichiamo la nota del Dottor Borrello del Ministero della Salute

Implementazione anagrafe apistica. Censimenti e operatività BDA
Come noto, entro il 31 dicembre 2016 gli apicoltori, direttamente o tramite loro delegati, devono aggiornare in Banca Dati Nazionale – sezione Banca Dati Apistica – il censimento annuale, ovvero la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l’ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell’indirizzo e delle coordinate geografiche, così come previsto dal punto 5 del DM 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale”.

La registrazione dei censimenti relativi al 2016 rappresenta un momento fondamentale per effettuare una verifica/integrazione/completamento dei dati attualmente registrati in BDA, considerato che a partire dal mese di gennaio 2017 la Banca Dati Apistica nazionale rappresenterà la fonte ufficiale per la programmazione dei controlli previsti dalla normativa vigente e per altre attività come, ad esempio, la comunicazione alle istituzioni comunitarie del patrimonio apistico presente sul territorio nazionale, così come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1366 della Commissione e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”.

Si invitano pertanto le Associazioni in indirizzo, nello svolgimento della loro attività di delegati degli apicoltori, a proseguire la proficua attività già effettuata nel corso del 2016 focalizzando l’attenzione sulla verifica dei dati ad oggi riferiti agli apicoltori e presenti in BDA, al fine di ottenere un allineamento tra la Banca Dati Apistica e la situazione sul territorio.
A proposito di censimenti e registrazioni in BDA, si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” che prevede l’applicazione di sanzioni specifiche nei casi di omessa denuncia di detenzione di alveari nonché di comunicazione di variazione alla Banca Dati Apistica nazionale.
Allo scopo quindi di agevolare più possibile l’attività di registrazione in BDA delle informazioni da parte degli apicoltori o loro delegati, in modo particolare per quanto riguarda tutte le comunicazioni di variazione che interessano gli alveari, la scrivente Direzione Generale intende modificare le procedure di gestione della BDA relativamente al meccanismo della “validazione”, pratica che deve intendersi applicabile limitatamente alle prime iscrizioni degli apicoltori nella Banca Dati Apistica, cioè quando contestualmente alla richiesta di registrazione i Servizi veterinari rilasciano il codice identificativo univoco (o codice aziendale), oltre che nei casi previsti da norme regionali inerenti la preventiva autorizzazione da parte del servizio veterinario per gli spostamenti di materiale apistico.

Infine, relativamente alla registrazione in BDA dei censimenti annuali si evidenzia che, seppure attualmente il sistema consente l’aggiornamento continuo in modo da poter inserire gli eventuali cambiamenti della consistenza, la nuova procedura consentirà la registrazione di un solo censimento (ufficiale) per ogni apiario nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, ciò al fine di poter disporre di un dato certo ed univoco. Le modifiche della consistenza di tale censimento saranno consentite fino al 31/12 mentre per effettuare una eventuale modifica della data di riferimento (data censimento) sarà necessario eliminare il censimento precedentemente registrato ed effettuare una nuova registrazione.
Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.
IL DIRETTORE GENERALE *f.to Silvio Borrello

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI – DGSAF
Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

credits: photo da www.beeculture.com

 

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